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Legge 24/12/2003 n. 350

f) al comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4»;

g) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, prevista dall’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;

h) al comma 12, lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: «hanno titolo a regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si sono avvalsi dei regimi forfettari»;

i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA»;

l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4».

11. Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

12. Alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno 2003», sono inserite le seguenti: «e per l’anno 2004»;

b) all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono inserite le seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione »;

c) all’articolo 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

d) all’articolo 21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

e) all’articolo 21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.

14. All’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.

15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.

16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60.000 euro».

17. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004».

18. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

19. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002 n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.

20. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;

b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni »;

c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro comparte- cipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».

21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.

22. Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.

23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.

24. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

25. Nell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre 2002». L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.

26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000 n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l’affrancamento dei valori. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria».

27. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente

articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001 n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001 n. 408.

28. All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: «reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,».

29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L’importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.

 

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